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Grazie al decreto dei Ministri Martina e Calenda, il latte e i suoi derivati devono avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.

Le diciture utilizzate sono le seguenti:

a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”
b) “Paese di trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:

– latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei

– latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei

Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, viene usata la dicitura “Paesi non UE”.

Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.

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